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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE – 11/03/2018

“Mediterranean Explore Diversity – Ente del Terzo Settore

Art. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 è costituita l’Associazione denominata “Mediterranean Explore Diversity– Ente del Terzo Settore”, anche siglabile “MED ETS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Varazze.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L’associazione è un’istituzione apolitica e aconfessionale che svolge le proprie attività senza fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente articolo.

L’associazione esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui:

  • alla lett. d) dell’art. 5 del DLgs.117/2017, relativo ad educazione istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • alla lett. l) dell’art. 5 del DLgs.117/2017, relativo alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Essa tuttavia potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra che però dovranno risultare secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Queste attività verranno svolte a livello nazionale e internazionale volte ad una valorizzazione della diversità culturale, il rispetto reciproco, la responsabilità sociale e civile, attraverso (gli scambi) progetti culturali e di cooperazione allo sviluppo, che coinvolgano ragazzi, famiglie, e comunità. L’obiettivo primario è attuare progetti che possano mettere in luce il valore aggiunto legato all’assunzione di uno sguardo, un ascolto ed un’azione in un’ottica transculturale.

Pertanto, l’Associazione opera per fini culturali quali interessi a valenza collettiva.

L’Associazione in conformità agli scopi che si propone, intende promuovere la collaborazione attiva con altre Associazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni al fine di cooperare a favore delle popolazioni, degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità, nei paesi del bacino mediterraneo, attraverso progetti che favoriscano la costruzione di relazioni basate sulla consapevolezza delle differenze legate alle diverse cornici culturali e alla necessità di promuovere lo sviluppo di competenze interculturali.

Nel perseguimento di tali finalità l’operato dell’Associazione si ispirerà a:

  • Principi universali in materia dei diritti umani
  • Trattati e convenzioni delle Nazioni Unite
  • Normativa dell’Unione Europea sulla cooperazione allo sviluppo
  • Unesco (2009) nel Word Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue– aveva sottolineato la necessità per le persone di acquisire un nuovo genere di competenze (di importanza pari al saper leggere, scrivere …) le competenze interculturali. Queste ultime sono indicate essere risorsa fondamentale sia per la società multiculturale sia per il singolo anche al fine tra le altre cose di scongiurare uno “scontro tra ignoranze”. Il possesso di competenze interculturali è stato indicato dall’Unesco come risorsa veramente rilevante per poter vivere ed agire nei contesti sociali contemporanei caratterizzati dalla compresenza di più cornici interculturali, cornici nelle quali siamo immersi, in cui ciascuno di noi è chiamato a divenire agente di mediazione attraverso le proprie esperienze, i propri incontri, le proprie parole. Il possesso di competenze interculturali (CI) permette di ”navigare in contesti complessi contrassegnati da una crescente diversità di persone, culture, stili di vita” (Unesco 2013 p 6).

Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà promuovere e organizzare lo svolgimento di attività e/o progetti in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:

  • Programmi di scambio culturale e mobilità internazionale tra le persone
  • Attività culturali tematiche con focus internazionale, nazionale e anche regionale
  • Scambi studenteschi di ogni ordine e grado
  • Sensibilizzazione all’importanza delle competenze interculturali nelle società moderne e promozione delle stesse.
  • Attività di studio e ricerca sulle diverse tematiche relative all’incontro tra persone appartenenti a diverse culture ed alle eventuali implicazioni a livello scolastico di ogni ordine e grado
  • Mediazione culturale
  • Formazione in ambito interculturale e inclusione sociale

Art. 4 DURATA

La durata dell’Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto stabilito all’art. 31 del presente Statuto.

Art. 5 ASSOCIATI

L’adesione all’Associazione MED ETS ha carattere volontario.

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.

Possono fare parte dell’associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse, e le associazioni con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell’Associazione e dichiarino di accettare le regole di struttura e di funzionamento.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l’intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di eventuali regolamenti. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

Art. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

  1. FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio, compaiono nell’atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
  2. ORDINARI: sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all’associazione ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
  4. ONORARI: sono gli associati che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall’assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all’associazione.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’associazione occorre:

  • Presentare domanda scritta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto
  • Conoscere e accettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti

L’ammissione ad associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che, convocato entro tre mesi, delibererà in merito. In caso di rigetto, il giudizio è motivato e comunicato all’istante entro una settimana dalla delibera. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI

Tutti gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione MEDETS;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 14 del presente Statuto.

Tutti gli associati hanno l’obbligo di:

  • osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
  • mantenere l’assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell’associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
  • difendere il buon nome dell’ Associazione;
  • di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;
  • corrispondere le quote associative.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di partecipare all’Associazione MED ETS:

  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell’anno solare
  • per esclusione, prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall’Associazione. L’esclusione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante avviso scritto all’associato interessato;
  • per decesso. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Art 10 PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno per designazione o delega.

Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori (se nominato)

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

Art. 12 ASSEMBLEA

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea

  • Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
  • Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve avvenire mediante invio e-mail o avviso scritto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L’Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l’intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta solo 1 (uno) voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da più di ventiquattro mesi nel libro dei soci.

E ’ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell’Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall’art. 17.

Art. 15 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 16 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

All’Assemblea spettano i seguenti compiti

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso e le relazioni che ne fanno parte;
  • approvare l’eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
  • nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare sul ricorso presentato dall’associato avverso il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Il Presidente o il facente funzioni nomina tra gli associati un segretario verbalizzante.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all’Associazione, su designazione dei presenti all’Assemblea.

Al Presidente spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli associati, esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione. La sostituzione va ratificata all’Assemblea ordinaria.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

All’interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le proposte per un indirizzo generale e sviluppo dell’Associazione MEDETS;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, per la gestione dell’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote associative;
  • la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell’Assemblea
  • la delibera sull’ammissione di nuovi associati e l’eventuale esclusione nei casi previsti dall’art. 9;
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo, può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’Organo nella sua prima riunione successiva.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell’Associazione MED ETS.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno ovvero ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

Le riunione del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell’apposito libro verbali consiglio direttivo.

Art. 19 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, nominato con identiche modalità, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell’Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell’Assemblea.

Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE

Ove sia nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Ove sia nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Art. 21 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri, anche estranei all’Associazione. I suoi componenti sono eletti dall’assemblea, durano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell’associazione.

Art. 22 SETTORI E SEZIONI

L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell’Associazione stessa.

Art. 23 PROVENTI E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

I proventi dell’Associazione MEDETS sono costituiti da:

  • quote associative
  • eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
    • contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche)
    • versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali
    • contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, istituti di credito e enti in genere
    • donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni
    • entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale. Unica eccezione sono le somme versate a titolo di prestito eventualmente richieste dalla Associazione la quale determinerà le modalità di restituzione.

Art. 24 FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

Art. 25 QUOTA ASSOCIATIVA

L’importo della quota associativa è fissata annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intrasmissibili

Art. 26 DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio/rendiconto economico-finanziario, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art. 28 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati, così come tutte le controversie inerenti l’interpretazione o esecuzione del presente statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Savona.

Art. 29 MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L’esame delle proposte sarà effettuato da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all’art. 13.

Art. 30 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 31 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati la quale nominerà, se necessario, anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico di cui all’art. 45 del CTS, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti mediante delibera dell’assemblea.

Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati.

Art. 32 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

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